Art. 9.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

 

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decreti emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.